Il giudice sportivo della Lega di Serie B ha bocciato il ricorso del Palermo in merito all’infuocata finale di ritorno per i playoff promozione. Confermata dunque la promozione del Frosinone che ritorna in Serie A dopo due anni di assenza. Questo il lungo comunicato del giudice sportivo.
Il Giudice Sportivo,
– letto il reclamo (pervenuto a mezzo pec in data 17 giugno 2018-ore 11.47) con il quale la Soc. Palermo ha chiesto di: sanzionare la Soc. Frosinone con la perdita della gara disputata in data 16 giugno 2018 con il punteggio di 0-3 in favore della U.S. Città di Palermo; non omologare, comunque, il risultato della partita del 16 giugno 2018; in linea subordinata, previa squalifica del campo di giuoco del Frosinone Calcio S.r.l., non omologare e/o annullare il risultato della gara del 16 giugno 2018 ed ordinare la ripetizione della stessa; ammettere la produzione delle immagini televisive allegate al reclamo ai sensi e per gli effetti dell’art. 35, co 1.3 C.G.S. trattandosi di condotta gravemente antisportiva; in linea ulteriormente subordinata, nell’ipotesi in cui la produzione delle immagini televisive non venisse considerata direttamente ammissibile, esaminare, ai sensi dell’art. 35 co. 1.3 del C.G.S., i filmati prodotti, al fine di valutare le condotte antisportive in esse evidenziate per violazione dell’art. 17 C.G.S.;
In merito al successivo lancio di un altro pallone dal settore occupato dai tifosi del Frosinone, preciso che non ho provveduto ad interrompere il gioco in quanto lo stesso giungeva in una zona centrale del campo senza creare interferenza con lo sviluppo dell’azione di attacco del Palermo che si concludeva con la fuoriuscita del pallone dalla linea di porta avversaria.”;
ii) con riferimento all’invasione di campo da parte dei tifosi della squadra ospitante e alla mancata conclusione della gara, dall’esame della documentazione acquisita emerge che l’invasione dei tifosi è avvenuta a gara conclusa, per come attestato e refertato dallo stesso direttore di gara, il quale, nel proprio supplemento di rapporto, ha evidenziato che: “al termine della gara dopo il triplice fischio io e i componenti della mia sistina venivamo costretti a raggiungere di corsa gli spogliatoi in quanto si riversavano all’interno del terreno di gioco centinaia di tifosi locali, i quali erano intenti a festeggiare”;
iii) con riferimento ad altri episodi arbitrali che avrebbero gravemente compromesso il risultato finale della partita, si tratta di fatti valutati dal Direttore di gara poiché investono decisioni di natura tecnica (o disciplinare) adottate in campo dall’Arbitro e/o devoluti all’esclusiva discrezionalità tecnica di questi e, come tali, rientranti nell’alveo della sua esclusiva competenza, rispetto ai quali questo Organo di Giustizia Sportiva non può giudicare, ai sensi e per gli effetti dell’art. 29, comma 3, del C.G.S.;
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